La ex moglie, che tradiva il marito durante il matrimonio, dopo la separazione può vivere con il suo nuovo compagno nella casa di proprietà esclusiva del suo ex marito


Cassazione L’ex moglie può convivere con l’amante in casa del marito: non si può impedirglielo. Ciò costituirebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale La ex moglie, che tradiva il marito durante il matrimonio, dopo la separazione può vivere con il suo nuovo compagno nella casa di proprietà esclusiva del suo ex marito quando l’abitazione le sia stata assegnata in quanto i figli minorenni sono stati a lei affidati.Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 23786. Con questa decisione la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Donato P. contro la decisione della Corte di appello di Taranto che aveva stabilito che «non potesse essere imposto, alla sua ex moglie, di non convivere con il suo attuale compagno nell’abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale».




 

Invano contro questa pronuncia Donato P. ha reclamato in Cassazione sostenendo che era una pronuncia iniqua «soprattutto sotto il profilo etico-morale, dato che al coniuge infedele era stato consentito il vantaggio di occupare la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, posta in un fabbricato costruito per la sua famiglia d’origine e abitato dai suoi genitori e dai suoi tre fratelli». Insomma a Donato P. non è andato proprio giù che la ex moglie, Maria Teresa D.Z., possa vivere nel nido d’amore, costruito appositamente per loro nel palazzo di famiglia, con il nuovo boyfriend con il quale lei lo tradiva quando ancora erano legalmente sposati. Ad avviso del sostituto procuratore generale della Cassazione, Aurelio Golia, il ricorso di Donato P. meritava di essere accolto. Ma i supremi giudici della prima sezione civile non sono stati dello stesso parere. «In tema di separazione personale – hanno spiegato – i provvedimenti di affidamento dei figli minori prescindono dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge, e devono essere adottati con esclusivo riferimento al superiore interesse morale e materiale della prole stessa: e poi con la separazione, cessa l’obbligo di fedeltà reciproca fra i coniugi, prettamente connesso alla convivenza».




 

In pratica, dopo la separazione, chi ha ricevuto l’assegnazione della casa coniugale può viverci con chi gli pare. Aggiunge inoltre la Cassazione che «la declaratoria di addebito della separazione per infedeltà e l’esistenza o permanenza di un nuovo legame affettivo, anche quando sfocia, dopo la cessazione della convivenza coniugale, nella coabitazione presso la casa familiare assegnata al coniuge affidatario, non può essere di per sé ostativa all’affidamento della prole stessa al genitore cui sia stata addebitata la separazione per infedeltà». In altre parole l’ex coniuge infedele al quale sia stata addebitata la colpa della separazione, può essere assegnatario della casa coniugale e può conviverci con i figli e il nuovo compagno. Solo se la presenza di questa nuova persona sia «pregiudizievole per l’interesse morale e materiale dei figli» l’assegnazione della casa potrebbe essere revocata. Ma nel caso della signora Maria Teresa, l’assistente sociale aveva verificato che i due figli minori, a lei affidati, «mantenevano con la madre relazioni affettive stabili e non conflittuali». Vale a dire che la convivenza extraconiugale non aveva rodotto riflessi negativi sui figli. Così il ricorso di Donato P. è stato rigettato e l’uomo dovrà rassegnarsi a che la ex moglie viva con i figli e il boyfriend nel palazzo dove vivono gli ex suoceri e i tre ex cognati della donna.




 

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