Registrare conversazioni non e illecito sentenza della corte di cassazione 1


Non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui

Registrare conversazioni

Microregistratori audio digitali

Nel caso di specie, i Supremi Giudici erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto dal legale di un investigatore privato avverso  la convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono ed una telecamera utilizzati per registrare alcune conversazioni cui questi aveva preso parte, adducendo che le registrazioni erano state effettuate per fini esclusivamente personali senza alcuna possibilità di ipotizzare una loro successiva diffusione.
È rilievo preliminare sottolineare che il Tribunale del riesame aveva convalidato il sequestro per permettere lo svolgimento di opportune indagini in relazione alla contestata violazione dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (c.d. “Codice della privacy”). Gli inquirenti, infatti, ritenevano che la registrazione audiovisiva eseguita dall’investigatore, di cui peraltro gli interessati si erano immediatamente accorti, integrasse la fattispecie di trattamento illecito di dati personali prevista e punita da detta norma. Secondo la Procura, peraltro, l’attività professionale svolta dall’indagato portava a ritenere che i dati da questi “indebitamente” acquisiti sarebbero stati successivamente destinati alla diffusione a terzi. Questa circostanza avrebbe in sostanza impedito all’imputato di invocare a propria difesa il principio affermato al terzo comma dell’art. 5 del Codice privacy in virtù del quale i trattamenti di dati personali altrui effettuati da persone fisiche per scopi esclusivamente personali sfuggono all’applicazione della normativa posta a tutela della riservatezza nel caso in cui i dati stessi non siano destinati alla diffusione od alla comunicazione sistematica.
Tanto premesso, la Corte, pur rigettando il ricorso proposto dall’indagato in considerazione del fatto che “il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova che presuppone non l’accertamento dell’esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile”, ha tuttavia avuto agio di affermare il principio sopra richiamato. Quando, dunque, una persona fisica effettua una registrazione di un colloquio con altri per fini esclusivamente personali qual è l’intenzione di tutelare un diritto proprio o altrui, questi non è tenuto a rispettare il D. Lgs. 196/2003 (ed in particolare l’art. 23, comma 1, secondo cui “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato“) a meno che i dati raccolti e trattati siano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione. C’è da scommettere che, dopo questa decisione, aumenterà in modo esponenziale il ricorso al registratore da parte di chiunque sia, o sostenga di essere, vittima delle malversazioni altrui. Spetterà allora al Garante indirizzare, con un apposito provvedimento, la corretta applicazione del richiamato principio.

 

Sentenza n. 18908 del 13.05.2011


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